Sconto in fattura, come correggere gli errori?

Se l’impresa sbaglia a compilare la fattura e i clienti non possono optare per lo sconto in fattura, quali soluzioni sono possibili?

Con la risposta 581/2022, l’Agenzia ha risposto che tutto dipende dalla data dei lavori e da quella in cui vengono sostenute le spese.

Superbonus ed errori nello sconto in fattura, il caso

I proprietari di un edificio unifamiliare hanno realizzato interventi di efficientamento energetico agevolabili con il Superbonus. I lavori sono stati affidati ad un’impresa con la quale è stato concordato lo sconto in fattura.

L’impresa, a fine 2021, ha emesso una fattura, a titolo di acconto, dopo aver realizzato una parte dei lavori. La fattura è stata emessa con importo pari a zero per effetto dell’applicazione dello sconto in fattura.

Ad aprile 2022, al momento della predisposizione del visto di conformità, il professionista incaricato ha rilevato la mancanza dell’asseverazione sui requisiti tecnici e la congruità delle spese. Di conseguenza, il professionista non ha potuto rilasciare il visto di conformità.

Dopo un confronto tra le parti è emerso che il tecnico, data l’incertezza normativa, preferiva rilasciare l’asseverazione a fine lavori. I lavori sono stati conclusi a giugno 2022 e il 24 giugno 2022 il tecnico ha fornito le asseverazioni. L’impresa ha sbagliato ad emettere la fattura a fine dicembre 2021, indicando l’applicazione dello sconto in fattura, dal momento che, a quella data, non c’erano ancora le condizioni per poter esercitare l’opzione.

I proprietari hanno quindi chiesto come sanare il mancato invio della comunicazione entro il 29 aprile 2022 e se è possibile, per l’impresa, emettere una nota di credito a storno o una nota di variazione in diminuzione e, in seguito, una nuova fattura corretta.

Sconto in fattura, come sanare gli errori

L’Agenzia ha ricordato che, per poter optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, è necessario acquisire il visto di conformità, che attesta i presupposti che danno diritto alla detrazione, e l’asseverazione della congruità delle spese.

Le opzioni devono essere comunicate all’Agenzia entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione (termine che per il 2022 è stato posticipato al 29 aprile).

L’opzione dello sconto in fattura deve risultare espressamente nella fattura, emessa dall’impresa.

Se non si rispettano le tempistiche e le modalità indicate, l’opzione è inefficace.

L’Agenzia ha aggiunto che, anche in mancanza dell’indicazione dello sconto in fattura, la fattura emessa a dicembre 2021 è fiscalmente valida e non ci sono quindi i presupposti per emettere una nota di credito a storno o una nota di variazione in diminuzione (soluzione prospettata dai proprietari).

L’Agenzia ha spiegato che l’impresa può integrare la fattura con un documento extrafiscale, ma solo per documentare il mancato pagamento attraverso lo sconto e rilevare la cifra da saldare.

I proprietari possono quindi saldare il corrispettivo pattuito nell’anno 2022 e usufruire della detrazione o, in alternativa, optare per la cessione del credito all’impresa o a terzi entro il termine di vigenza dell’agevolazione (che per le unifamiliari con lavori a buon punto è stato prorogato al 31 marzo 2023).

L’Agenzia conclude con una precisazione: la fattura del 2021 si riferisce sia a lavori trainanti sia trainati. La spesa per i lavori trainati sarà sostenuta dopo la chiusura dei lavori trainanti, avvenuta a giugno 2022.

In base alla normativa vigente, ha ricordato l’Agenzia, per ottenere il Superbonus, le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nell’intervallo di tempo tra l’inizio e la fine dei lavori per gli interventi trainanti.

Di conseguenza, i proprietari possono ottenere il Superbonus, ed eventualmente optare per la cessione del credito, solo per i lavori trainanti, mentre per i lavori trainati potranno accedere ai bonus edilizi minori.

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