Individuazione, analisi e valutazione dei rischi: gli step per un DVR efficace

Il Titolo I del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (DLgs 81/2008) legifera definendo gli obblighi del Datore di lavoro in merito alla valutazione di tutti i rischi ed alla programmazione di misure di sicurezza in grado di prevenire il verificarsi di eventi pericolosi e proteggere riducendo al minimo gli effetti.

Il DVR, Documento di Valutazione dei Rischi, è il documento che contiene l’analisi dei rischi di lavorazioni, attrezzature, agenti chimici utilizzati in un determinato processo, con l’obiettivo di predisporre le misure di prevenzione e protezione in base all’entità di tali rischi.

A prescindere dall’obbligo legislativo, l’analisi dei rischi rappresenta uno dei momenti fondamentali per la gestione dell’area Safety di un’organizzazione: abbandonando l’obsoleta visione del DVR quale raccolta enciclopedica di tutti i requisiti previsti dalla cogenza, un documento efficace riesce a fornire tutta una serie di informazioni fondamentali che guidano i vari “attori” della sicurezza. Occorrenze formative, necessità di dispositivi di protezione individuale ma anche la predisposizione di idonei protocolli sanitari sono più agevolmente identificabili partendo da un documento adeguato.

STEP 1: analisi iniziale per l’individuazione dei rischi

Lo step fondamentale che consente di raccogliere tutte le informazioni per poter analizzare i processi ed i relativi rischi è quello dell’analisi iniziale dell’organizzazione.

Un approfondito check up consente di riconoscere le attività necessarie per rendere l’azienda non solo conforme ai requisiti cogenti imposti dalle leggi nazionali ma di predisporla ad una modalità di gestione efficace dei propri processi in linea con gli standard internazionali delle norme volontarie.

È possibile velocizzare e gestire elettronicamente questa fasi iniziale di screening riducendo notevolmente i tempi di lavoro adottando, anche tramite tablet e smartphone, la recentissima applicazione Blumatica CheckApp che consente di rilevare, in pochi step guidati, i dati di partenza per l’elaborazione di un DVR nonché di comporre automaticamente i preventivi da offrire ai propri clienti in base a listini personalizzati per il proprio studio professionale.

Partendo dai dati anagrafici e verificando le nomine che il datore di lavoro deve obbligatoriamente effettuare, resta semplice recuperare tutte le altre informazioni usufruendo di check list personalizzabili.

STEP 2: STRUTTURAZIONE DEL DVR

Non esiste un modello unico per sviluppare un DVR efficace ma è necessario seguire degli step fondamentali:

1. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La prima operazione da effettuare è individuare la struttura organizzativa dell’impresa:
– Tipologia di attività
– Eventuali luoghi di lavoro
– Ruoli della sicurezza

Il Datore di lavoro è tenuto a nominare le figure previste dal D.Lgs. 81/08: RSPP (se non svolge lui stesso tale ruolo), Dirigenti, Preposti, RLS, Addetti emergenze e primo soccorso e Medico competente (qualora necessario).

Le risorse nominate devono essere opportunamente formate così come definito dagli Accordi Stato Regione.

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
Per delineare il profilo di rischio di un gruppo omogeneo di lavoratori, il compito del tecnico che redige il DVR è quello di identificare i possibili pericoli presenti rispetto a lavorazioni eseguite, attrezzature utilizzate ed agenti chimici a cui si può essere esposti.

Individuati i pericoli non resta che analizzare i rischi presenti mediante un approccio differente in funzione della natura del rischio da valutare:

– rischi di natura stocastica, ossia quei rischi quali scivolamento, cadute a livello, ecc. per cui non esistendo norme tecniche di riferimento, l’entità del rischio viene calcolata assegnando un opportuno valore alla probabilità di accadimento ed alla gravità del danno.

– Rischi di natura specifica, come Rumore, vibrazioni, Chimico, ecc. per cui il D.Lgs. 81/08 rimanda alle norme tecniche (standard ISO, norme UNI, Linee guida) che contengono opportuni algoritmi di calcolo per l’individuazione dei livelli di rischio.

I rischi specifici comunemente presenti in molte attività lavorative sono:
– Rumore
– Vibrazioni mano – braccio e corpo intero
– MMC – (Sollevamento e trasporto, Traino e spinta, Movimenti ripetitivi)
– Chimico
– Campi elettromagnetici
– Microclima

Se, ad esempio, l’azienda adotta degli agenti chimici le cui schede di sicurezza manifestano indicazioni di pericolo, occorre analizzare il rischio per la salute e sicurezza relativo all’esposizione ad agenti chimici pericolosi. Per la valutazione del rischio chimico è possibile utilizzare uno dei modelli di calcolo proposti dai gruppi tecnici delle ASL italiane, quali:

– Mo.Va.Ris.Ch., a cura delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Toscana
– Al.Pi.Ris.Ch., a cura del gruppo di lavoro “rischio chimico”, istituito dalla Regione Piemonte
– ISPRA, modello a cura dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

I modelli indicati valutano il rischio per la salute del lavoratore ma è altrettanto fondamentale analizzare il rischio per la sicurezza (incendi, esplosioni).
Una possibile metodologia utilizzata per l’analisi sicurezza si basa sull’Allegato II delle Linee Direttrici pratiche non obbligatorie della Direttiva Agenti Chimici 98/24/CE.

Quale altro rischio di natura specifica è comunemente presente?

Il rischio incendio va valutato per qualsiasi tipologia di organizzazione.  Il Ministero dell’Interno ha approvato tre provvedimenti (decreti 1-2-3 settembre 2021) che danno attuazione al D. Lgs. n. 81/2008 ridefinendo i criteri generali di sicurezza antincendio e la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

I nuovi decreti abrogano ufficialmente il D.M. 10 marzo ‘98 che nel software già non utilizziamo, in particolare nelle opzioni di calcolo del carico abbiamo già predisposto in base alle norme tecniche ultime (vedi figura 1).

Decreto mini codice per la valutazione del rischio incendio
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2021, il decreto 3 settembre 2021 del Ministero dell’Interno (cd. mini codice) reca i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’art.46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del d.lgs. 81/2008.
Introduce, infatti, un metodo per la definizione delle misure di prevenzione nei luoghi di lavoro a basso rischio un po’ semplificato rispetto a quello del codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015).

Qual è il campo di applicazione?
È valido per tutti i luoghi di lavoro ad esclusione dei cantieri e stabilisce, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del d.lgs. 81/2008, i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio. L’Allegato I, in particolare, introduce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione e protezione antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.

Quali sono i requisiti per definire un luogo a basso rischio di incendio?
Ai sensi del decreto, si definiscono luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quei luoghi ubicati in attività non soggette (ossia non comprese nell’allegato I del DPR 151/2011) e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti:
– affollamento complessivo ≤ 100 occupanti
– superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2
– piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m
– nessuna detenzione o trattamento di materiali combustibili in quantità significative
– nessuna detenzione o trattamento di sostanze o miscele pericolose in quantità significative
– lavorazioni non pericolose ai fini dell’incendio.

Come si esegue la valutazione del rischio incendio?
In base ai chiarimenti dei VVF, anche se la valutazione del rischio incendio deve esser svolta come indicato dal d.lgs. 81/098, il D.M. 3 settembre 2021 individua a priori i luoghi classificati a basso rischio di incendio e fornisce indicazioni sulle sezioni che deve toccare la valutazione del rischio, ossia:
– individuazione dei pericoli di incendio
– descrizione del contesto e dell’ambiente
– determinazione della quantità e della tipologia degli occupati esposti al rischio
– individuazione dei beni esposti al rischio
– valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio
– misure di sicurezza

La valutazione bassa, media o alta, in termini di entità del rischio, viene sostituita con le seguenti entità:
– rischio incendio basso
– rischio incendio non basso

STEP 3: DEFINIZIONE DELLE PIU’ IDONEE MISURE DI SICUREZZA

A valle della valutazione dei rischi devono essere indicati tutti gli interventi di prevenzione (tesi ad evitare il verificarsi dell’evento pericoloso) e protezione (tesi al contenimento dei danni). Una valutazione dei rischi puntuale ed efficace consente, infatti, di adottare il più idoneo apparato di misure di prevenzione e protezione: misure tecniche organizzative, informazione, formazione ed addestramento nonché idonei DPC e DPI rappresentano l’aspetto fondamentale della valutazione dei rischi.

Esistono sistemi software in grado di supportare il tecnico nella stesura di un DVR efficace?
Blumatica DVR è il software Blumatica che consente di gestire la sicurezza per qualsiasi realtà aziendale, anche per i comparti delle costruzioni. A corredo del software, infatti, vi sono Modelli Standard con una struttura organizzativa tipo (ambienti, impianti e lavorazioni con pericoli già individuati, rischi valutati e relative misure di prevenzione e protezione attuate o da attuare).

Completamente integrate le funzioni per valutare tutti i rischi specifici esistenti (oltre 25): si ottengono automaticamente le valutazioni specifiche dalla individuazione delle fasi lavorative o delle mansioni.
L’innovativa logica SAAT (Software As A Teacher) consente al tecnico di utilizzare al meglio il software e di essere costantemente aggiornato rispetto alla normativa vigente: specifici help contestuali, infatti, contengono “pillole” tecniche circa norme UNI, standard ISO e linee guida di riferimento.

Nel sito di Blumatica, alla pagina dedicata alla suite Blumatica DVR, è scaricabile la versione di prova gratuita per 30 gg che consente di valutare tutte le funzionalità incluse nel software.

Fonte

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