Direttiva europea Case Green: cosa può cambiare

Si fa un gran parlare in questo periodo della direttiva europea denominata “Case Green”: lo scorso 9 febbraio è stato approvato in commissione industria del parlamento europeo un primo testo in bozza, ed ora è atteso il voto della commissione plenaria, per poi passare al recepimento nelle norme nazionali.

Si tratta di un testo molto difficile, con continue ripetizioni e con enunciati che passano da questioni generali di principio a specifici dettagli applicativi. (Si può trovare in originale inglese qui al link https://bit.ly/3IU9JVk). Difficile riassumerla in poche righe, ma proviamoci.

Il principio ispiratore generale è ovviamente quello di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e ridurre le emissioni di gas climalteranti, con l’obiettivo concreto di fare in modo che entro il 2050 tutto il patrimonio immobiliare garantisca “emissioni zero” (classe A). Per i nuovi edifici la normativa italiana attuale già lo richiede, ma per gli edifici esistenti sono fissati obiettivi intermedi:

  • Per gli edifici residenziali si chiede di raggiungere la classe energetica E entro il 2030 e D entro il 2033
  • Per gli edifici non residenziali si chiede di raggiungere la classe E entro il 2027 e la classe D entro il 2030.

Gli stati membri potranno decidere di escludere dall’applicazione gli edifici storici e protetti, gli edifici religiosi, gli edifici temporanei, gli edifici ad uso tecnologico non residenziale, gli edifici ad uso limitato (es. case vacanza che consumano non più del 25% del fabbisogno annuo).

Agli stati membri viene inoltre richiesto di:

  • Definire un metodo di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici “armonizzato” e comune a tutti gli stati membri
  • Definire un metodo di calcolo per determinare il Global Warming Potential (misura di quanto si incide sul riscaldamento globale) per l’intero arco di vita dell’immobile
  • Applicare l’energia solare
  • Eliminare l’uso dei combustibili fossili (ma è ammesso l’utilizzo di sistemi “ibridi”).
  • Prevedere un Passaporto di edificio e un certificato energetico (obbligatorio per le transazioni immobiliari)
  • Utilizzare soluzioni naturali per gli spazi pubblici adiacenti agli edifici
  • Prevedere ispezioni e controlli agli impianti di riscaldamento e climatizzazione, effettuati da organismi indipendenti
  • Definire prestazioni minime di qualità ambientale interna
  • Utilizzare per i nuovi edifici i principi di progettazione dettati dal “New European Bauhaus” (che si ispira a criteri di sostenibilità, estetica e inclusione).

Come si può ben intuire, si tratta di misure che possono impattare molto pesantemente sulle nostre case e sui nostri edifici, e giustamente molte critiche vengono sollevate, soprattutto perché l’adeguamento potrebbe non essere facilmente applicabile sul patrimonio edilizio italiano, e potrebbe richiedere elevate spese per gli interventi, che non tutti possono sostenere.  Da più parti si solleva anche l’obiezione che il costo e l’impegno per questi interventi sarebbero sproporzionati rispetto all’effettiva riduzione delle emissioni climalteranti che si otterrebbe, e che converrebbe quindi indirizzarsi verso altre attività.

Proviamo però a vedere il bicchiere mezzo pieno: come sempre, dove ci sono rischi possono esserci opportunità, specialmente se saranno individuate modalità di finanziamento adeguate e sostenibili. In effetti, la direttiva invita gli stati membri a prevedere eque misure di finanziamento, tali che questi obblighi non incidano troppo pesantemente sulle fasce sociali più povere, e questo potrebbe favorire la riqualificazione degli edifici popolari costruiti negli anni ’60/’70.

Come professionisti riteniamo importante mantenere elevata l’attenzione e studiare il testo della direttiva e i documenti che seguiranno, specialmente per interpretarne correttamente le richieste dal punto di vista tecnico.

Facciamo un esempio: la bozza di direttiva richiede che gli stati membri mettano a punto un sistema di certificazione “armonizzato” con gli altri stati europei, che classifichi tutti gli edifici dalla classe A alla G, facendo in modo che nella classe G non ricada più del 15% del patrimonio immobiliare esistente. Probabilmente il sistema oggi in vigore definito dalla legge 10/91, il decreto 192/2005 e i decreti del 2015,  non è così calibrato, poiché queste normative esistono da molti anni e sono piuttosto stringenti. È probabile che si debba ulteriormente modificare. Per questo è importante che come professionisti interveniamo con le associazioni di categoria e con i normatori per fare in modo che il metodo di calcolo che si implementerà rispetti questa prescrizione, per non costringere ad intervenire più di quanto necessario. Ci permettiamo anche di suggerire che l’eventuale nuovo metodo di calcolo sia il più possibile equo, chiaro e semplice da applicare, che non consenta interpretazioni o “scorciatoie” ma che permetta semplicemente di valutare le reali prestazioni energetiche. La bozza di direttiva, ad esempio, suggerisce di tenere conto anche dei consumi realmente misurati negli anni passati, cosa che permetterebbe confronti più veritieri.

ing. Carlo Bruschetta – Project Manager Dabster Engineering

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